Finalmente è legge il monitoraggio sulle esportazioni di rottame

La nuova legge 115/2024 ha esteso a rame, alluminio e zinco la notifica dell’esportazione dei rottami, già prevista per i rottami ferrosi

by Orazio Zoccolan, Secretary General of Centroal

Con la legge 8 agosto 2024 n. 115 di conversione del decreto-legge 84/2024, in vigore dallo scorso 14 agosto, è stato esteso all’alluminio, al rame e allo zinco l’obbligo di notificare le esportazioni di rottami, già prevista per i metalli ferrosi. La notifica, fortemente voluta e sostenuta dalla nostra associazione, ha lo scopo di prevenire problemi di mancanza di materie prime strategiche indispensabili per il manifatturiero nazionale. Nella nuova norma, che non ha trovato particolare eco sui media, non sono per ora state fissate per alluminio, rame e zinco le soglie quantitative oltre le quali è necessaria la notifica, quindi al momento tutte le esportazioni di rottami non ferrosi devono essere notificate. Il Governo potrà comunque introdurre nuove soglie quantitative e modificare quelle già previste per i rottami ferrosi. La misura sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026 e prevede sanzioni amministrative per chi non osservi l’obbligo di notifica pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiori a 30.000 euro per ogni singola operazione e salve le conseguenze relative ad eventuali dichiarazioni false alla pubblica amministrazione.

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photo: courtesy NuernbergMesse / Frank Boxler

Riportiamo di seguito una sintesi della versione in vigore dell’art. 30 – Legge 51/2022 integrata con le modifiche intervenute.

Articolo 30 – Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche

Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 79021 della nomenclatura combinata di anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica di cui al comma 2, qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell’arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.

(Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2).

I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l’obbligo di notificare, almeno sessanta giorni prima della data di esportazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell’operazione.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l’ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’ICE-Agenzia italiana per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all’ordine del giorno.

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