Nuove disposizioni di legge per l’accesso ai luoghi di lavoro
a cura di Renato Uggeri
Come è ormai noto, il D.L. 21 settembre 2021 n. 127 dispone che a partire dallo scorso 15 ottobre, e per almeno il periodo che arriva al termine dello stato di emergenza (fine anno), con l’obiettivo di prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, è fatto obbligo a tutti coloro che accedono a un luogo di lavoro pubblico o privato di possedere il Certificato Verde (Green Pass). La certificazione, che dovrà essere esibita all’ingresso del luogo di lavoro, viene controllata attraverso l’apposita App del ministero (VerificaC19), funzionale solo ed esclusivamente a leggere il QRCode.
Permane l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento di almeno 1 m nei luoghi al chiuso, mentre, a titolo precauzionale, ancorché misura facoltativa, può essere controllata la temperatura all’ingresso. Tale controllo è puramente di “accesso” e non assolve gli obblighi di legge riservati ai singoli datori di lavoro, per i quali ogni società dovrà organizzarsi autonomamente nel rispetto delle disposizioni di legge.
Ricordando che l’obbligo del Green Pass non coincide con l’obbligo vaccinale (al momento a quest’ultimo sono tenuti solo i lavoratori del comparto sanitario e i dipendenti delle RSA), i preposti al controllo del possesso e della validità del pass sono appunto i datori di lavoro.
È da notare che chi non ha il Green Pass non può accedere all’interno dei luoghi di lavoro o viene allontanato da questi, ed è considerato assente ingiustificato. Già dal primo giorno di assenza ingiustificata, sia nel comparto pubblico che in quello privato, il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuta la retribuzione.
Le sanzioni per chi accede senza Green Pass vanno dai 600 a 1.500 euro, mentre per il datore di lavoro che non controlla vanno da 400 a 1.000 euro.