Un modello formativo integrato scuola/lavoro
Il Sistema duale, varato dal Governo nel 2015, è un modello formativo integrato tra scuola e lavoro già utilizzato con successo in Paesi del Nord Europa. L’obiettivo del sistema è la creazione di un rapporto continuativo tra il mondo dell’istruzione, quello della formazione professionale e il mercato del lavoro, favorendo un dialogo più proficuo.
di Alberto Marelli
La necessità di contrastare la disoccupazione giovanile e contenere la dispersione scolastica, creando un ponte tra il sistema dell’istruzione e il mondo del lavoro, ha portato il Governo a varare nel 2015 il “Sistema duale”: un modello formativo integrato tra scuola e lavoro mutuato dalla cultura tedesca e già applicato con successo nei Paesi del Nord Europa. “Quando si parla di formazione duale – spiega Francesco Cristinelli, Direttore del Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP di Sesto San Giovanni – si fa riferimento solitamente al modello di formazione professionale alternata fra scuola e lavoro, che vede le istituzioni formative e i datori di lavoro fianco a fianco nel processo formativo”. Rispetto ai precedenti strumenti volti a consentire ai giovani di compiere esperienze in azienda sotto forma di brevi stage o tirocini estivi, l’obiettivo del Sistema duale è creare un rapporto continuativo e organico tra mondi che, fino a oggi, si sono parlati poco: il sistema dell’istruzione, quello della formazione professionale e il mercato del lavoro. Per promuovere un modello che vede nelle imprese soggetti attivi nell’ambito dell’istruzione e formazione, il Jobs Act (D.LGS 81/2015) e La Buona Scuola (L. 107/2015) hanno portato a una profonda revisione di strumenti contrattuali quali l’apprendistato e reso strutturali esperienze come l’alternanza scuola-lavoro. “Il sistema duale non è, infatti, un intervento specifico, quanto un approccio generale verso le politiche di transizione tra scuola e lavoro, volto a consentire ai giovani, ancora inseriti nel periodo di diritto/dovere all’istruzione e formazione, di orientarsi nel mercato del lavoro, acquisire competenze spendibili e accorciare i tempi del passaggio tra scuola ed esperienza professionale”, afferma Cristinelli.
I tre strumenti del Sistema duale
Al termine della scuola secondaria di primo grado, gli studenti possono scegliere di proseguire gli studi in un percorso dell’istruzione secondaria di secondo grado (articolato in licei, istituti tecnici e istituti professionali) o nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di competenza regionale, che rilascia una qualifica triennale o un diploma quadriennale.
I percorsi di IeFP possono essere svolti presso i centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni (CFP) oppure, laddove previsto, presso gli Istituti Professionali di Stato in regime di sussidiarietà.
Per accedere agli studi universitari o ai percorsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore), gli studenti in possesso del diploma di IeFP possono svolgere un corso integrativo di durata annuale per il conseguimento del diploma di maturità professionale. Se lo studente sceglie un percorso IeFP, il Sistema duale offre tre strumenti: alternanza scuola-lavoro (990 ore di formazione annuale, delle quali il 50% svolte in azienda sotto forma di tirocinio curriculare); l’impresa formativa simulata, che consente di sperimentare modalità didattiche strettamente legate al funzionamento aziendale e implica il rapporto con un’impresa partner; l’apprendistato.
Il contratto di apprendistato diventa, in questo quadro, la forma privilegiata di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro in quanto consente, da un lato, il conseguimento di un titolo di studio e, dall’altro, l’esperienza professionale diretta.
I livelli formativi dell’apprendistato
Con la riforma varata nel 2015, il contratto di apprendistato prevede tre livelli formativi.
Nell’apprendistato di primo livello, il datore di lavoro, a fronte di una serie di vantaggi retributivi, contributivi e fiscali rispetto a un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, deve corrispondere all’apprendista la retribuzione per la prestazione lavorativa ed erogare la formazione per conseguire gli obiettivi previsti. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è denominato di primo livello. Questo tipo di contratto consente di assumere giovani dai 15 ai 25 anni non compiuti e consente di coniugare esperienza di lavoro all’interno del proprio percorso di studio e istruzione, sviluppando competenze richieste dal mercato del lavoro già durante il percorso di studio. L’apprendistato di secondo livello è quello professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali identificata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento, secondo quanto prevedono i sistemi di inquadramento del personale dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È possibile assumere giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni e beneficiari di un’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limitazioni di età. L’apprendistato di terzo livello è invece quello relativo all’alta formazione e ricerca, finalizzato al conseguimento di un titolo universitario o di alta formazione. Questo istituto prevede l’assunzione di un giovane (tra i 18 e i 29 anni) già inserito o da inserire in un percorso di alta formazione (terziaria universitaria o non universitaria) per preparare una figura altamente professionale con competenze specialistiche che possono favorire la crescita e l’innovazione dell’impresa, grazie all’interazione tra l’istituzione che rilascia il titolo di studio e il datore di lavoro.
Apprendistato di primo livello
Di particolare interesse per le officine meccaniche italiane, tipicamente di piccole dimensioni, è l’apprendistato di primo livello per qualifica e diploma professionale. “Le imprese sono molto interessate verso questo tipo di apprendistato”, sottolinea Cristinelli. “Riceviamo, infatti, numerose richieste di studenti del terzo e quarto anno che purtroppo non riusciamo a soddisfare completamente. A livello di CNOS-FAP Regione Lombardia abbiamo 51 apprendistati attivati nel settore della meccanica industriale, dei quali 15 in aziende costruttrici di stampi”.
La durata minima del contratto di apprendistato di primo livello è di sei mesi fino a 1 anno per il conseguimento del diploma professionale. Il datore di lavoro che sceglie questo tipo di apprendistato ha la possibilità di inserire nel proprio organico ragazzi che vengono formati ad hoc. Come sopra citato, inoltre, usufruisce di sgravi retributivi, contributivi, fiscali e di incentivi economici (vedere riquadro). L’impresa che intenda assumere apprendisti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale deve mettere a disposizione un tutor che garantisca l’integrazione tra la formazione interna e quella esterna nonché l’inserimento dell’apprendista in azienda. “Rispetto ad altri percorsi di alternanza – afferma Maurizio Todeschini, Segretario Nazionale del Settore Meccanico del CNOS-FAP – c’è un ribaltamento dell’ottica di osservazione, per cui si definisce “formazione interna” quella sul posto di lavoro mentre la “formazione esterna” è quella svolta in istituto. L’impostazione in chiave “duale” dei percorsi comporta un sistematico impegno di scuola e azienda nelle fasi di progettazione, attuazione, monitoraggio e verifica delle attività”. L’apprendistato di primo livello gestito dal CNOS-FAP di Sesto San Giovanni (MI) prevede un totale di 1.600 ore di formazione, così suddivise: 400 ore di formazione esterna presso il centro di formazione professionale, 590 ore di formazione interna presso l’azienda e 610 ore attività lavorativa vera e propria in azienda. “Abbiamo riscontrato che le imprese si riconoscono nel ruolo educativo e formativo dello studente, facendosi carico delle difficoltà che può incontrare durante il percorso formativo”, spiega Cristinelli. Al termine del contratto di apprendistato, l’azienda può decidere se confermare il ragazzo oppure recedere dal contratto. “Da quando è entrato in vigore il Sistema duale, circa il 60-70% dei nostri studenti apprendisti di primo livello sono rimasti a lavorare in azienda. Ciò conferma il successo di questo provvedimento”, conclude Cristinelli.